Regolamento CNF n. 1/2013 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 6
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  1. Il Consiglio nazionale forense esercita la vigilanza sulla permanenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco; a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni e disporre controlli ispettivi.
  2. Il Consiglio nazionale forense può, con provvedimento motivato, revocare l’inserimento nell’elenco qualora l’associazione forense specialistica perda uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto al comma 5 dell’art. 5 del presente regolamento.
  3. L’associazione forense specialistica alla quale viene revocato l’inserimento nell’elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.

Normativa correlata.

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