Reg. CNF n. 1/2022 (Composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale) ➡️ Art. 6
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  1. Nella valutazione di ciascuna prova orale, la commissione di settore deve attenersi ai seguenti criteri minimi: padronanza del lessico italiano e giuridico; chiarezza, logicità, completezza, sinteticità, rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici riconducibili al quesito posto; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; capacità di argomentare adeguatamente.
  2. La commissione di settore, al termine di ciascuna prova orale, formula un giudizio complessivo sulla prova svolta dal candidato. In caso di giudizio di idoneità, comunica il nominativo del candidato giudicato idoneo al Consiglio Nazionale Forense per il conseguente conferimento del titolo di Avvocato specialista. In caso di non idoneità, il candidato può sostenere nuovamente la prova orale di settore nella prima sessione di esame utile.

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