Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 6
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  1. Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell’offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.
  2. Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l’esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all’attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell’Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.
  3. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell’offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.
  4. Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.

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