Reg. CNF n. 3/2014 (Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi) ➡️ Art. 6 | |
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- Le Scuole forensi provvedono alla organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell’offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.
- Le Scuole forensi provvedono altresì alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l’esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all’attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell’Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.
- Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell’offerta formativa, le Scuole forensi possono prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.
- Le Scuole forensi possono provvedere al conferimento di borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.