Reg. CNF n. 4/2014 (Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative) ➡️ Art. 6 | |
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- Almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio dalla prima iscrizione e, successivamente, almeno sessanta giorni prima della scadenza di ciascun quadriennio, l’associazione iscritta nell’elenco ha l’onere di dimostrare la permanenza dei requisiti.
- Il Consiglio Nazionale Forense, esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima delibera la revoca dell’iscrizione.
- Il Consiglio Nazionale Forense può comunque, previa audizione dei rappresentanti dell’associazione e con provvedimento motivato, revocare in ogni momento la iscrizione nell’elenco, qualora l’associazione forense perda uno dei requisiti di cui all’art. 3 del presente regolamento, ovvero non rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
- L’associazione forense alla quale viene revocata l’iscrizione nell’elenco può presentare nuova richiesta decorso un anno dalla delibera di revoca.