Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 7) ➡️ Art. 6
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  1. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.1
  2. L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri2, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dall’art. 15.

Normativa correlata

Note

  1. Il comma riproduce pressoché testualmente l’art. 11 co. 1 L. n. 247/2012. ↩︎
  2. Tuttavia, “L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro” (art. 12 co. 2 Reg. CNF n. 6/2014). ↩︎

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