Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo II – Procedimento (artt. 59 – 63) ➡️ Art. 60 | |
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1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto l’avvocato affinchè vi dia esecuzione.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
L’istituto della sospensione cautelare trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista (Cass. n. 3184/2015)
I presupposti dalla sospensione cautelare in sede deontologica
La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove il presupposto della stessa sia l’applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, questa deve essere definitiva (“non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello”). (CNF n. 115/2022, CNF n. 53/2022, CNF n. 141/2021, CNF n. 185/2020).
I presupposti penali della sospensione cautelare in sede deontologica: simul stabunt simul cadent
La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata annullata dalla Cassazione, con rinvio al Tribunale del Riesame. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD). (CNF n. 44/2022; per la previgente disciplina, cfr. CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 32/2005, secondo cui invece “La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari.”)
Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare
La sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense (CNF n. 266/2022, CNF n. 53/2022, CNF n. 187/2021, CNF n. 126/2021, CNF n. 85/2021, CNF n. 32/2021, CNF n. 11/2021, CNF n. 167/2018, CNF n. 29/2018, CNF n. 28/2018, Cass. n. 26148/2017, Cass. n. 18984/2017, CNF n. 23/2017, CNF n. 93/2016, CNF n. 79/2015, CNF n. 79/2015, CNF n. 147/2014, CNF n. 24/2013, CNF n. 192/2012, CNF n. 104/2007, CNF n. 137/2006, CNF n. 146/2011, CNF n. 257/2007, Cass. n. 28505/2005).
La sospensione cautelare non è del tutto autonoma dalla (apertura e) definizione del procedimento disciplinare
È ben vero che la sospensione cautelare non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma questo deve comunque (iniziare e) concludersi entro sei mesi dalla sua irrogazione con un provvedimento sanzionatorio più grave delle censura, a pena di sopravvenuta inefficacia della stessa (art. 60 co. 3 e 4 L. n. 247/2012). (CNF n. 275/2023, CNF n. 167/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 29/2018, CNF n. 28/2018, Cass. n. 26148/2017, CNF n. 23/2017).
La sospensione cautelare non presuppone l’applicazione necessariamente contestuale della misura cautelare penale
Ai sensi dell’art. 60 L. n. 247/2012, la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello, ma l’attualità di questa non condiziona necessariamente quella, giacché la stabilità della misura è l’unico elemento di diritto del provvedimento penale che costituisce presupposto di adozione della sospensione cautelare disciplinare, non anche l’attualità (CNF n. 128/2024, CNF n. 241/2018, CNF n. 187/2021, CNF n. 130/2018).
La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza (CNF n. 11/2021, CNF n. 6/2021, CNF n. 138/2020, CNF n. 44/2019, CNF n. 241/2018, CNF n. 181/2018, CNF n. 29/2018, CNF n. 28/2018, Cass. n. 26148/2017, CNF n. 23/2017).
Sospensione cautelare: il c.d. strepitus fori
In tema di sospensione cautelare, il c.d. strepitus fori si sostanzia nell’“allarme” che la relativa vicenda penale abbia creato, non solo nello stretto ambiente professionale, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale della collettività, di guisa che la conoscenza e diffusione all’esterno della notizia della condotta considerata crei nell’opinione pubblica un “clamore” negativo che si ripercuota sull’intera classe forense, compromettendone il prestigio, il decoro, la credibilità e l’immagine, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità (CNF n. 187/2021, CNF 11/2021, CNF n. 70/2020).
Peraltro, per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda (CNF n. 43/2013).
L’impugnazione della sospensione cautelare
Il sindacato che il C.N.F è chiamato a svolgere in caso di impugnazione della misura cautelare, stante la natura discrezionale del potere con essa esercitato con riferimento alla valutazione dello strepitus fori, è limitato al controllo di legittimità del provvedimento non potendosi estendere ad un riesame del merito e restando precluso ogni riscontro in ordine all’opportunità della comminata sospensione; ciò, in buona sostanza, comporta non la totale esclusione del controllo della motivazione, ma la sua sindacabilità nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si traduca nell’inesistenza della motivazione stessa, da intendersi non solo come mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche come motivazione solo apparente e/o perplessa e/o obiettivamente incomprensibile e/o caratterizzata da affermazioni tra loro inconciliabili (CNF n. 6/2021, CNF n. 93/2016).
Sospensione cautelare: il CDD ha il potere-dovere di valutare motivatamente lo strepitus fori
La semplice esistenza di una pronuncia penale (nella specie, custodia cautelare) a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare, giacché la mancata motivazione da parte del CDD sulla sussistenza dello strepitus fori costituisce omissione tale da inficiare la validità della decisione stessa, stante la mancanza del presupposto necessario (Cass. n. 10740/2021, CNF n. 11/2021, CNF n. 6/2021, CNF n. 167/2018).
Infatti, sebbene non espressamente contemplato tra i presupposti normativi della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012 e art. 32 Reg. CNF n. 2/2014), secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità, ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale (CNF n. 128/2024, CNF n. 141/2021, CNF n. 85/2021, CNF n. 33/2021, CNF n. 32/2021, CNF n. 1/2021, CNF n. 185/2020, CNF n. 138/2020, CNF n. 65/2020, CNF n. 152/2019).
Sospensione cautelare: l’accertamento dello strepitus fori
In tema di applicazione della misura cautelare, la prova dello strepitus fori deve aver luogo non necessariamente per via documentale, facendola semplicisticamente coincidere con la diffusione delle notizie giornalistiche o con il numero delle pubblicazioni ma, in assenza di altri elementi concludenti, neppure può ricavarsi in via meramente presuntiva, ritenendo di per sè sufficiente la semplice pronuncia di un provvedimento giudiziale. In particolare, il richiamato presupposto va valutato sia nell’ambito professionale che in quello dell’opinione pubblica: il primo è dotato di recettori adeguati e consapevoli idonei a valutare la rilevanza e la gravità dell’accaduto mentre la seconda si forma sulla base “delle notizie e delle voci” che si diffondono, necessariamente, quasi in misura proporzionale alle dimensioni dell’indagine, al numero, al ruolo ed all’importanza delle persone coinvolte (CNF n. 185/2020, CNF n. 33/2021).
Sospensione cautelare: lo strepitus fori può essere attuale pur se riferito a fatti non più recenti
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare (CNF n. 187/2021, CNF n. 85/2021, CNF n. 44/2019).
In tema di sospensione cautelare, lo strepitus fori deve essere concreto, attuale e rilevante, sicché deve escludersi che possa valere a sostenere la sospensione cautelare uno “strepitus fori” solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all’esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso (CNF n. 44/2019, Cass. n. 3184/2015)
Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo (CNF n. 86/2021, CNF n. 85/2021).
Sospensione cautelare: i presupposti del provvedimento devono sussistere al momento della delibera (non rilevando quelli sopravvenuti)
La legittimità della delibera di sospensione cautelare deve essere valutata avuto riferimento al momento della sua assunzione ed in relazione allo “stato degli atti” posto che il controllo di legittimità della misura può esercitarsi solo sulla base della motivazione del provvedimento applicativo e dal loro fondamento probatorio, non dalle emergenze successive (Nel caso di specie, il CDD aveva deliberato la sospensione cautelare omettendo di valutarne motivatamente lo strepitus fori, che traspariva successivamente dalla stessa impugnazione del ricorrente). (CNF n. 152/2019)
Il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione dell’illecito non sono un presupposto della sospensione cautelare
Mentre per l’emissione delle misure cautelari interdittive in sede penale è necessaria la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. (tra cui il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga), diversamente, per l’applicazione della sospensione cautelare in sede deontologica è richiesta soltanto la ricorrenza di una delle ipotesi tassative di cui agli artt. 60 L. 247/12 e 32 Reg. CNF 2/2014 e la sussistenza del cd. “strepitus fori”, con l’unico fine della salvaguardia dell’Ordine Forense, sì da preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato (CNF n. 32/2021, CNF n. 6/2021, CNF n. 241/2018).
L’avvocato non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare
L’iscritto che subisce la misura cautelare della sospensione viene privato dello jus postulandi, sicchè egli non può impugnare in proprio il relativo provvedimento, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012); pertanto l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (CNF n. 50/2024).
La discrezionalità del CDD in tema di adozione, modifica e revoca della sospensione cautelare non è sindacabile dal CNF
Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell’adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva (CNF n. 115/2022, CNF n. 187/2021, CNF n. 85/2021, CNF n. 33/2021, CNF n. 32/2021, CNF n. 6/2021, CNF n. 138/2020, CNF n. 65/2020, CNF n. 44/2019, CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 42/2017, CNF n. 23/2017).
L’impugnazione della sospensione cautelare nelle more divenuta inefficace
Va dichiarata l’estinzione del giudizio di impugnazione al CNF del provvedimento di sospensione cautelare, ove questo sia nella more divenuto inefficace per il vano decorso del termine semestrale dalla sua adozione, cioè senza che sia nel frattempo intervenuto il relativo provvedimento sanzionatorio (art. 60 co. 3 Legge n. 247/2012). (CNF n. 100/2022).
La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione dall’esercizio professionale (sicché non impedisce l’adozione della misura stessa)
La perdita di guadagno e gli eventuali disagi economici derivanti dall’impossibilità di esercitare la professione a causa di una misura interdittiva (sospensione cautelare) ovvero di una sanzione disciplinare c.d. sostanziale (sospensione e radiazione) è l’effetto naturale del provvedimento stesso, sicché non può essere addotto come motivo idoneo a scongiurarne l’adozione da parte del giudice della deontologia, al quale è comunque rimessa in via esclusiva ogni valutazione circa l’eventuale presenza di particolari motivi di rilievo umano e familiare ai sensi dell’art. 21 cdf. (CNF n. 42/2022).
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma presuppone comunque fatti deontologicamente rilevanti
La sospensione cautelare non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma perde efficacia se nei successivi sei mesi non sia irrogata alcuna sanzione (art. 60, co. 3, L. n. 247/2012). Tale legame porta ad escludere la possibilità di irrogazione della sospensione cautelare qualora non possa essere motivatamente ipotizzata da parte dell’organo disciplinare la riconduzione della fattispecie di reato contestata o accertata in sede penale in tutto o in parte ad una fattispecie deontologicamente rilevante, anche con riferimento all’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare (CNF n. 141/2021).
La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (CNF n. 141/2021, CNF n. 6/2021, CNF n. 65/2020, CNF n. 167/2018, Cass. n. 18984/2017, CNF n. 43/2017, CNF n. 42/2017, CNF n. 23/2017, CNF n. 149/2016, CNF n. 73/2015, CNF n. 69/2015, CNF n. 75/2015, CNF n. 49/2015).
L’impugnazione della sospensione cautelare non ne sospende l’immediata efficacia esecutiva
La sospensione cautelare -che non ha natura di sanzione disciplinare- è immediatamente esecutiva sin dalla data di sua notifica e l’eventuale impugnazione al CNF non ha effetti sospensivi dell’esecuzione, giacché sarebbe altrimenti vanificata la ratio stessa dell’istituto in parola (CNF n. 126/2021).
Condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale e sospensione cautelare in sede disciplinare: il potenziale diffusivo della notizia derivante dalla natura pubblica dell’udienza
In tema di sospensione cautelare, a differenza delle misure cautelari limitative della libertà personale assunte a seguito di indagini per loro natura coperte da segreto e caratterizzate dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza sovente disvelate all’esterno da notizie di stampa o diffuse sui media, nel caso di condanna penale pronunciata a seguito di giudizio dibattimentale la pubblicità della udienza evidenzia un potenziale diffusivo della notizia, con significative ricadute ai danni del decoro e della dignità dell’Avvocatura e conseguente imprescindibile necessità di tutela della collettività che l’istituto della sospensione cautelare è appunto destinato a garantire (CNF n. 86/2021, CNF n. 165/2020).
Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: l’azione non è esercitata né coltivata dal Pubblico Ministero
La struttura del processo penale, articolata sulle diverse figure del Pubblico ministero e dell’Organo giudicante, non trova alcuna corrispondenza nel procedimento disciplinare, ove non figurano due distinti “organi” (atteso che il Consigliere Istruttore è designato tra i componenti dello stesso CDD), e ciò non vìola in alcun modo i diritti dell’incolpato, giacché il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del provvedimento cautelare adottato dal CDD per violazione del «principio processualpenalistico della domanda cautelare» da parte di un organo diverso da quello giudicante). (CNF n. 86/2021).
Sospensione cautelare e misure cautelari penali hanno finalità diverse
Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia dell’Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l’automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal Consiglio territoriale (CNF n. 6/2021, CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 56/2010).
La vita privata del professionista può assumere rilievo deontologico, anche in sede cautelare (CNF n. 65/2020)
Inammissibile il ricorso al CNF per la declaratoria di decadenza o inefficacia della sospensione cautelare
Il potere di deliberazione in ordine alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a sensi dell’art. 60 4° co. L. n. 247/2012 spetta all’organo disciplinare funzionalmente competente ad irrogarla ex art. 50 L. n. 247/2012 e quindi al C.D.D. (CNF n. 205/2018).
Il provvedimento che definisce la durata e l’efficacia della sospensione cautelare dall’esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine
Anche nella vigenza del nuovo ordinamento professionale forense che ha devoluto ai Consiglii distrettuali di disciplina la potestà disciplinare, il provvedimento che definisce la durata e l’efficacia della sospensione cautelare dall’esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’Avvocato sospeso (Cass. n. 22358/2017).
Peraltro, la delibera adottata – ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 60, comma 7 – dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale forense in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del comma 6 medesimo articolo (Cass. n. 22358/2017).
Il CNF non può entrare nel merito della sospensione cautelare disposta dal Consiglio territoriale
Il potere cautelare esercitato dal Consiglio territoriale ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al Consiglio territoriale affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva (CNF n. 75/2015, CNF n. 52/2012).