La liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all’importanza della contestazione. Per de [...]

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