Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo II – Procedimento (artt. 59 – 63) ➡️ Art. 61
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1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito1 della sentenza2, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.


Normativa correlata.

Giurisprudenza correlata.

Procedimento avanti al CNF, la Sezione disciplinare presuppone una Legge costituzionale
Il Consiglio nazionale forense è un giudice speciale precostituzionale (art. 21 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944 e VI disp. trans. Cost.), sicché la riforma della sua struttura e delle relative attribuzioni giurisdizionali (se ritenuta ammissibile, atteso che si tratterebbe di “introduzione” di giudice speciale post-Costituzione, operazione non consentita ex art. 102 Cost.) non potrebbe avvenire se non in forza di una legge costituzionale (Nel caso di specie, anche in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione relativa alla mancata costituzione della c.d. Sezione disciplinare). (CNF n. 109/2024, CNF n. 54/2019).

Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare
La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti (CNF n. 109/2024, Cass. n. 23593/2020, Cass. n. 11933/2019, Cass. n. 2084/2019, CNF n. 144/2018).

Note.

  1. Nel fissare il termine di 30 giorni per l’impugnazione al CNF delle decisioni del CDD, l’art. 61 co. 1 L. n. 247/2012 individua il relativo dies a quo nel giorno del deposito del provvedimento anziché quello della sua notifica (come invece disponeva la previgente disciplina nell’art. 50 RDL n. 1578/1933 e come peraltro stabilito dall’art. 33 co. 1 Reg. CNF 2/2014, che non può derogare alla legge ma può comunque offrirne una interpretazione costituzionalmente orientata). Invece, per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF, il termine di 30 giorni decorre sì dalla notificazione (art. 36 co. 6 L. n. 247/2012), ma da quella effettuata all’incolpato personalmente ancorché costituito in giudizio a mezzo difensore presso cui fosse domiciliato (Cass. n. 31570/2021, Cass. n. 17192/2018, Cass. n. 21110/2017). ↩︎
  2. Deve ritenersi che il termine “sentenza” usato dalla legge per riferirsi alle decisioni del CDD (art. 52 L. n. 247/2012) sia un mero refuso, giacché in realtà si tratta di “delibere” (art. 37 co. 2 L. n. 247/2012). Infatti, “il procedimento disciplinare ha natura amministrativa nella prima fase (avanti al CDD), che si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo” (Cass., SS.UU., n. 9949/2024 e n. 20685/2018). La natura di sentenza è invece espressamente e correttamente riconosciuta ai provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina (art. 37 co. 2 L. n. 247/2012). La differente natura dei due provvedimenti è terminologicamente sottolineata dall’art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, dove appunto si parla di “decisione del consiglio distrettuale di disciplina” e di “sentenza pronunciata dal CNF”. ↩︎

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