Ordinamento professionale ➡️ Titolo V – Il procedimento disciplinare (artt. 50 – 63) ➡️ Capo II – Procedimento (artt. 59 – 63) ➡️ Art. 62
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1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all’incolpato. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell’ordine, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all’incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell’esecuzione della sanzione.1

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, ai presidenti dei consigli dell’ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell’ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.2


Normativa correlata

  • Vedi note

Giurisprudenza correlata.

Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)
Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (CNF n. 102/2024, CNF n. 25/2024, CNF n. 260/2023, CNF n. 243/2023, CNF n. 87/2023, CNF n. 19/2023, CNF n. 266/2022, CNF n. 73/2022, CNF n. 268/2021, CNF n. 134/2021, CNF n. 227/2020, CNF n. 162/2019, CNF n. 147/2019, CNF n. 176/2018, CNF n. 140/2018, CNF n. 137/2018, CNF n. 22/2018, CNF n. 205/2017, CNF n. 162/2017, CNF n. 180/2016).
Peraltro, trattandosi di obblighi (e correlativi diritti) direttamente derivanti dalla legge, il COA vi provvede anche nel silenzio della decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva (CNF parere n. 8/2023)

Sospensione riformata in sede di gravame: l’eventuale “presofferto” mitiga la sanzione rideterminata
Qualora la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione sia stata in tutto o in parte già eseguita prima della sua riforma in sede di gravame, di ciò può tenersi conto ai fini della mitigazione della sanzione effettivamente comminata all’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pre-sofferto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di un mese prima che la sanzione stessa fosse sospesa in sede di gravame, ove la sanzione veniva infine ri-determinata in censura e, in applicazione del principio di cui in massima, mitigata in avvertimento). (CNF n. 171/2018)

L’efficacia della radiazione prescinde dagli atti esecutivi da parte del COA di appartenenza dell’incolpato
La sanzione disciplinare della radiazione produce i suoi effetti ex lege (art. 62 co. 2 L. n. 247/2012) dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo: da quel momento, «l’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso», quindi a prescindere dall’attività che il C.O.A. è chiamato a svolgere per la sua esecuzione, con il compimento degli atti finalizzati a garantire la pubblicità del provvedimento stesso (Cass. n. 22986/2024).

La reiscrizione a seguito di radiazione dall’albo
Il professionista sanzionato con la radiazione (art. 53 L. 247/2012) può chiedere di essere nuovamente iscritto all’albo secondo il procedimento ordinario (art. 17, co. 15, L. 247/2012), ma l’istanza di reiscrizione non può essere proposta prima di cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, e non oltre un anno da tale termine quinquennale (art. 62, co. 10, L. 247/2012), con la precisazione che la radiazione diventa esecutiva:
1) il giorno successivo alla vana scadenza del termine per l’impugnazione al CNF della decisione del CDD (art. 61 L. 247/2012)
ovvero:
2) il giorno successivo alla notifica della sentenza CNF che rigetti l’impugnazione avverso la decisione del CDD (art. 62, co. 2, L. 247/12). (CNF n. 65/2024).

Radiazione dall’albo: la reiscrizione presuppone l’avvenuto risarcimento del danno
Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62, co. 10, L. n. 247/2012). A tal fine, l’art. 17, co. 15, L. n. 247/2012, nello stabilire che l’avvocato cancellato dall’albo “ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione” indirettamente individua anche la riparazione del danno come presupposto per la reiscrizione, giacché il mancato ristoro costituisce indice negativo ai fini del giudizio prognostico relativo alla recuperata affidabilità del professionista (Cass. n. 22511/2023).

La disciplina della reiscrizione del radiato non si applica a fattispecie diverse
L’art. 62 n. 10 L. n. 247/2012 (secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno dopo la scadenza di tale termine) è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica, sicché non si applica alle richieste di iscrizione all’albo già respinte per difetto del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17, lett. h) L. n. 247/2012 (CNF n. 64/2024).

La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista radiato
Il professionista radiato dall’Albo può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma – a pena di inammissibilità della domanda stessa- non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62 L. n. 247/2012), fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 L. 247/2012, non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente (CNF n. 12/2023, CNF n. 94/2020, CNF n. 324/2016, CNF n. 181/2013, CNF n. 137/2011).

L’art. 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine” ha tacitamente abrogato l’articolo 47 del R.D. n. 1578/33 a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione” (CNF n. 24/2022).

L’obbligo di comunicazione delle sanzioni disciplinari a tutti gli iscritti ai sensi dell’art. 62, comma 5 della legge n. 247/12 non contrasta con la normativa in tema di tutela della riservatezza, giacché risponde all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione (CNF parere n. 49/2019, CNF parere n. 86/2016, CNF parere n. 5/2016).

La delibera di esecuzione della decisione disciplinare non è impugnabile al CNF
La delibera con cui il Consiglio dell’Ordine dia esecuzione alla decisione disciplinare (nella specie, sospensione dall’esercizio dell’attività professionale) non è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF n. 201/2017).

La deliberazione con la quale il COA applica la sanzione disciplinare (cfr. art. 62, c. 3 L n. 247/2012) ha natura di provvedimento amministrativo non suscettibile di prescrizione. Esso può dunque essere posto ad esecuzione senza limiti di tempo permanendo il pubblico interesse a detta esecuzione. (CNF parere n. 115/2014).

Procedimento disciplinare: sull’impugnazione dei provvedimenti esecutivi del COA decide il CNF
Oltre ai reclami riguardanti i ricorsi elettorali e le materie amministrative (albi, elenchi, registri, certificazioni, conflitti di competenza), rientrano nella giurisdizione speciale esclusiva del CNF (art. 36 L. n. 247/2012) tutti i gravami pertinenti alla materia disciplinare, ivi compresi i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti esecutivi del COA (art. 62 L. n. 247/2012 e art. 35 Reg. CNF 2/2014), a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). (CNF n. 168/2024).

La comunicazione del CDD al COA circa la definitività della decisione disciplinare è un atto interno non impugnabile al CNF
Non è impugnabile al CNF la comunicazione del CDD al COA circa la definitività della decisione disciplinare (nella specie, per mancata riassunzione al CNF dopo il rinvio della Cassazione che aveva annullato la sanzione della radiazione inflitta all’incolpato), trattandosi di mero atto interno proveniente da un organo (il CDD) che non ha competenze amministrative con riferimento all’esecuzione delle sanzioni disciplinari, quindi inidoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario (CNF n. 169/2024).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 169 del 7 maggio 2024

Note.

  1. Art. 35 Reg. CNF n. 2/2014 ↩︎
  2. Art. 30 co. 5 Reg. CNF 2/2014. ↩︎

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