Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l’opera loro nell’interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest’ultima al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

NOTE

Articolo implicitamente abrogato dalla normativa sopravvenuta.

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