Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle Norme generali della Tariffa e dalla Tabella unite al R. decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.
Le tariffe per la determinazione degli onorari o degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del
Ministro della giustizia, sentito il parere del Sindacato Nazionale.
NOTE
Articolo implicitamente abrogato dalla normativa sopravvenuta.