Ordinamento professionale ➡️ Titolo VI – Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali (artt. 64 – 67) ➡️ Art. 65 | |
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1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla medesima data.
3. L’articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
4. L’incompatibilità di cui all’articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.
Giurisprudenza correlata.
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 co. 5 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio (CNF n. 25/2024, CNF n. 260/2023, CNF n. 212/2023, CNF n. 53/2023, CNF n. 269/2022, CNF n. 242/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 209/2022, CNF n. 141/2022, Cass. n. 8777/2021, CNF n. 185/2021, CNF n. 183/2021, CNF n. 176/2021, CNF n. 104/2021, CNF n. 251/2020, CNF n. 199/2020, CNF n. 184/2020, CNF n. 146/2020, CNF n. 133/2020, CNF n. 83/2020, CNF n. 77/2020, CNF n. 74/2020, CNF n. 62/2020, CNF n. 37/2020).
Cancellazione dall’albo – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della sanzione più favorevole – Criteri.
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo di quello del “tempus regit actum”, con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall’albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall’albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (Cass. n. 30313/2023, Cass. n. 30312/2023, Cass. n. 21311/2023, Cass. n. 25940/2023, Cass. n. 21311/2023, Cass. n. 16296/2021, Cass. n. 13168/2021, Cass. n. 12902/2021, Cass. n. 9546/2021, )
GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Applicazione del principio del favor rei in sede d’impugnazione – Individuazione della norma più favorevole – Criteri – Conseguenze – Fattispecie.
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell’impugnazione – una volta individuato, in applicazione del principio del favor rei previsto dall’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare – non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo della cornice edittale prescelta, al criterio seguito dalla decisione impugnata, potendo anche applicare per intero la sanzione ritenuta più favorevole, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Cass. n. 30312/2023).
Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all’incolpato di ottenere la reiscrizione secondo la previgente disciplina
Poichè, secondo il previgente ordinamento forense, la reiscrizione nell’albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall’art. 47 RDL 1578/1933), vìola il principio del favor rei (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l’incolpato) la sanzione della sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione dall’albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all’incolpato di ottenere la reiscrizione all’albo (Cass. n. 4416/2024, Cass. n. 16296/2021).
Successione di norme deontologiche nel tempo e favor rei: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l’incolpato
Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, in sede di Legittimità può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti (CNF n. 165/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 171/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 32/2022, CNF n. 1/2022, CNF n. 196/2021, CNF n. 142/2021, CNF n. 170/2020).
Nuovo ordinamento forense e favor rei: il regime intertemporale non si applica al richiamo verbale
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, non riguarda il richiamo verbale di cui all’art. 52, lett. b) L.P.F., che non è sanzione disciplinare, sicché resta in tal caso operante il criterio generale dell’irretroattività della norma più favorevole (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto di commutare in richiamo verbale la sanzione disciplinare dell’avvertimento comminatagli dal COA di appartenenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda). (CNF n. 200/2019, CNF n. 257/2017).