Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali; qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal
presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.
Il presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l’obbligazione nel termine che all’uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltĂ di proporre opposizione davanti al Tribunale.
L’opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.
Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.
NOTE
Articolo implicitamente abrogato dalla normativa sopravvenuta.