Ordinamento professionale ➡️ Titolo VI – Delega al Governo e disposizioni transitorie e finali (artt. 64 – 67) ➡️ Art. 67
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1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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