Nel termine di tre anni dalla morte dell’avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

NOTE

L’articolo è da ritenersi vigente in quanto non abrogato espressamente né implicitamente dalla nuova legge professionale, che peraltro non fissa una diversa disciplina.

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