Il periodo di pratica occorrente per l’ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.
NOTE
Articolo di fatto non più applicabile.