D.M. n. 17/2018 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Art. 7
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1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilità di assicurare l’effettività della formazione e dell’offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformità a quanto previsto all’articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi, tenendo conto dell’offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell’ordine possono stipulare con le Università accordi ai sensi dell’articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalità telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalità telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attività non pregiudichi l’effettività della formazione.

2. Il tirocinante è esonerato dall’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.

Normativa correlata.

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