1. Il presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del consiglio direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo.
2. Il presidente convoca, presiede e coordina le sedute del consiglio direttivo della camera arbitrale e di conciliazione, determinandone l’ordine del giorno.
3. Il presidente convoca il consiglio direttivo a mezzo di posta elettronica o con altri strumenti di comunicazione telematica.