1. Ognuna delle commissioni e delle sottocommissioni distrettuali entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula un congruo numero di domande per ciascuna materia d’esame e il segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione centrale stabilisce il numero minimo di domande da predisporre a norma del periodo precedente.
2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario di prima o seconda fascia nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il supporto necessario per la predisposizione del data base di cui all’articolo 6, comma 4, individuando le modalità di formulazione delle domande ed elaborando i criteri di classificazione delle stesse, al fine di consentire il loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.
3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2, il presidente della commissione è, in luogo del direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ovvero un magistrato da lui delegato.
4. Entro novanta giorni dal termine delle prove scritte, la commissione permanente provvede ad apportare alle domande contenute nel data base ogni opportuna modifica per consentire un’adeguata valutazione della preparazione dei candidati e ad eliminare le domande che presentano un contenuto identico o analogo rispetto a quelle già inserite.
5. La partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolge successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 6, comma 6.