1. Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
Normativa correlata.
- Art. 13, commi 6 e 7, L. n. 247/2012
- Art. 7 L. n. 794/1942
- Art. 13 D.M. n. 55/2014
- Art. 25 D.M. n. 55/2014