D.M. n. 58/2016 – Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari
➡️ Art. 7
Articolo precedenteArticolo successivo

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l’ufficio giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati all’articolo 4, comma 3, lettera c), al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Normativa correlata.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy