1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l’aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l’aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all’articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.