Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 7 | |
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1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata
Il domicilio va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro di affari realizzato (CNF n. 66/2013), sicché non integra il requisito del domicilio richiesto dall’art. 7 L. n. 247/2027, una casella o cassetta locale che, al più, potrà validamente integrare un mero recapito, come tale non sovrapponibile al domicilio professionale (CNF parere n. 29/2019), né un camper ovvero simile postazione mobile perché susciterebbe problemi relativamente alle localizzazioni di legge (CNF parere n. 124/2001).
I funzionari C.E. possono iscriversi all’albo anche senza avere un domicilio ‘effettivo’ in Italia e nel circondario del COA
Ai fini dell’art. 7 L. n. 247/2012 (secondo cui “l’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale”), i funzionari C.E., che stabiliscono la propria residenza in un Paese membro diverso da quello dove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, sono considerati sia nel Paese di residenza che nel Paese di domicilio come domiciliati in quest’ultimo Paese se membro della Comunità, e ciò quand’anche non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del Consiglio dell’Ordine in cui chieda o abbia l’iscrizione, ai sensi dell’art. 52 del Trattato di Roma e del protocollo “sui privilegi e sulla immunità della C.E.” allegato al trattato di Bruxelles (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione all’albo non ravvisando la sussistenza del requisito del domicilio professionale in Italia) (CNF n. 246/2020).
Iscrizione all’albo: il domicilio professionale può non coincidere con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente
L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente (art. 7 L.247/2012). L’espressione “di regola” usata dal Legislatore indica che normalmente c’è coincidenza tra il domicilio professionale e il luogo di svolgimento prevalente della professione, ma che è anche possibile che tale coincidenza non ci sia (CNF n. 181/2020).
Dopo l’emanazione dell’articolo 1, comma 141, lettera a), della Legge 4 agosto 2017, n. 124 che ha modificato l’art. 4, comma 3 della legge n. 247/12, abrogando la prescrizione della necessaria corrispondenza tra domicilio dell’associato e sede dell’associazione, deve ritenersi che, a differenza del passato (CNF parere n. 9/2014), oggi l’avvocato possa mantenere l’iscrizione nell’albo corrispondente al proprio domicilio professionale, indipendentemente dalla sua coincidenza o meno con il domicilio dell’associazione (CNF parere n. 35/2019).
L’individuazione del domicilio professionale nel caso di più sedi dello Studio legale
Qualora il professionista si avvalga di più sedi, il domicilio va individuato tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero dei clienti e del giro di affari realizzato (CNF n. 66/2013).
L’iscrizione all’albo presuppone un (effettivo) domicilio professionale presso il Circondario
Deve essere disposta, anche d’ufficio e in autotutela, la cancellazione dall’albo del professionista che non abbia effettivo domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine (art. 17 L. n. 247/2012). (CNF n. 7/2022, CNF n. 217/2021)
Peraltro, L’avvocato può avere un domicilio principale ed uno secondario nella medesima città e quindi nel medesimo circondario; entrambi i domicili andranno indicati nell’albo, con la precisazione di quale sia il principale ed il secondario (CNF parere n. 75/2017).
Iscrizione all’albo e domicilio professionale
Tra i requisiti per l’iscrizione all’albo, vi è quello di “avere il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine” (art. 17, comma 1, lett. c, L. 247/12), che “di regola” corrisponde con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente (art 7, comma 1, L. 247/12). Qualora il professionista cambi il proprio domicilio professionale, senza comunicarlo tempestivamente al proprio COA, può prospettarsi: 1) l’apertura di un procedimento di verifica dei requisiti di cancellazione, nel corso del quale l’interessato potrà esercitare i propri diritti partecipativi, fornendo chiarimenti, senza che la cancellazione possa essere automatica; 2) l’apertura di un procedimento disciplinare, in ragione del rilievo deontologico della condotta, per mancanza di collaborazione con le istituzioni forensi (CNF n. 68/2020).