Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d’appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.1

Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.2

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.3

NOTE

  1. Comma sostituito dall’art. 2 co. 3 L. n. 247/2012 (“L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica.“). ↩︎
  2. Comma sostituito dall’art. 86 c.p.c. ↩︎
  3. Comma vigente (cfr. art. 43 RD n. 1611/1933 sull’Avvocatura dello Stato). ↩︎

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