Regolamento CNF n. 1/2014 (Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina) ➡️ Art. 7
Articolo precedenteArticolo successivo
  1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine di appartenenza entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni.
  2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 4, comma 5 del presente regolamento.
  3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell’Ordine circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale l’elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.
  4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, che la presiede, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali,o loro delegati.
  5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell’Ordine ed agli avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.
  6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale le liste dei candidati eleggibili.
  7. La segreteria del Consiglio dell’Ordine distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell’Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente:
    a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale;
    b) l’indicazione dei luoghi, del giorno e dell’orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto;
    c) l’avvertenza che l’elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell’ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
    d) l’espressa previsione dell’invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.
  8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell’Ordine del distretto.

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy