Reg. CNF n. 4/2013 (Istituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione) ➡️ Art. 7
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  1. Per il necessario supporto amministrativo delle proprie attività, l’Osservatorio nazionale si avvale in primo luogo delle strutture e del personale dipendente della Fondazione dell’Avvocatura Italiana, nonché, qualora necessario, del personale dipendente del Consiglio Nazionale Forense e delle altre sue Fondazioni.
  2. Per il necessario supporto tecnico scientifico delle proprie attività, l’Osservatorio nazionale si avvale dell’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense.
  3. Per le attività di raccolta dati nonché per le attività di studio e ricerca l’Osservatorio nazionale può avvalersi di collaboratori esterni, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense, e nei limiti di spesa deliberati dal Consiglio medesimo.

Normativa correlata.

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