Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo I – Principi generali (artt. 1 – 7) ➡️ Art. 7
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  1. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
  2. La libertà di scelta delle attività formative concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell’Unione Europea.
  3. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all’estero ai sensi del presente regolamento.
  4. Le attività formative svolte in modalità e-learning ovvero streaming non potranno essere riconosciute valide ove non siano state previamente accreditate.

Normativa correlata.

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