I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell’albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale, ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio di procuratore.
I procuratori ex combattenti iscritti nell’albo prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1674, possono essere iscritti nell’albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale.
NOTE
Articolo di fatto non piĂą applicabile.