Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l’invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell’art. 41, comma secondo, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell’art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell’art. 6 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.
NOTE
Articolo di fatto non più applicabile.