Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l’equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della M.V.S.N.

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;

d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l’iscritto, ratificata dal Direttorio Nazionale e contenente l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno dell’iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo, relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l’interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

NOTE

Articolo di fatto non più applicabile.

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