Nei procedimenti indicati nell’articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla Corte d’appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1° agosto 1895, B. L. I., n. 113, nonché davanti alle Preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.
I procuratori, possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitamentali di borsa.
Essi sono dispensati dall’obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell’ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.
NOTE
Articolo abrogato dalla normativa sopravvenuta, che ha abrogato l’albo dei procuratori.