Nei procedimenti indicati nell’art. 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all’avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell’unificazione legislativa.
Tuttavia l’avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.
NOTE
Articolo abrogato implicitamente dalla sopravvenuta normativa che ha abolito l’albo dei procuratori legali.