Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell’unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonché le tariffe ivi in vigore anteriormente all’unificazione anzidetta.
NOTE
Articolo di fatto non più applicabile