1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
3. L’accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
4. L’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.