1. Fermo quanto previsto dall’art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi è pronunciata, d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) in caso di cancellazione dell’avvocato dall’albo;
b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell’iscrizione.