1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l’elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. L’avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l’area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo IV. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L’avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.
3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, procede, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande, all’iscrizione dell’avvocato in una o più aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell’avvocato iscritto nell’elenco, il consiglio direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo procede allo stesso modo quando l’avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento.
Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3.
5. Il consiglio direttivo approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l’incarico.
6. Il consiglio direttivo, d’intesa con il consiglio dell’ordine, cura la comunicazione e l’assunzione di iniziative volte all’informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.