D.M. n. 55/2014 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Capo II – Disposizioni concernenti l’attività giudiziale (artt. 4 – 11) ➡️ Art. 8
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1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Normativa correlata.

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