D.M. n. 58/2016 – Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari ➡️ Art. 8 | |
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1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall’articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all’ordine o l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico. Resta fermo l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente decreto non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il consiglio dell’ordine circondariale o il Consiglio nazionale forense possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
6. L’amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
7. L’attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
8. L’attività di praticantato non può essere svolta presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli uffici giudiziari giudicanti di cui all’articolo 4, comma 1, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell’attività di praticantato presso la relativa procura.
10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell’articolo 73, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il praticante è ammesso a frequentarli.
11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.
12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all’articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell’ufficio al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.
14. Il consiglio dell’ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l’indicazione che l’attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell’ufficio o degli uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.