1. Il consiglio dell’ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici.
3. La verifica dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell’ordine presso cui il praticante è iscritto.
4. Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all’articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.
5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell’anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.
6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell’ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l’avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
7. Si applica l’articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.