1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell’ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.