Ordinamento professionale ➡️ Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1 – 14) ➡️ Art. 8
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1. Per poter esercitare la professione1, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità2 della professione forense e della sua funzione sociale3, mi impegno ad osservare con lealtà4, onore e diligenza5 i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».


Normativa correlata.

Giurisprudenza correlata

Gli avvocati stabiliti, al momento dell’iscrizione nell’omonimo albo speciale, non sono tenuti a pronunciare l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, richiesto per l’eventuale iscrizione all’albo ordinario come avvocato integrato (CNF parere n. 34/2016).

Il giuramento prescritto dall’art. 12 RDL n. 1578/1933 è privo di significato religioso, essendo la relativa formula, sotto tale profilo, agnostica. Va pertanto esclusa la rilevanza e la fondatezza dei rilievi di costituzionalità della suddetta norma sollevati con riferimento agli artt. 19, 20 e 21 Cost., dovendosi escludere che la prestazione di giuramento richiesta agli esercenti della professione forense possa contrastare con il diritto di professare la fede o il proprio pensiero o incidere sul diritto di associarsi liberamente per ragioni di culto o di religione (CNF n. 99/2010).

È infondata la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 12 RDL n. 1578/1933, sollevata per asserito contrasto con l’art. 54, comma 2, Cost., in quanto tale norma, ad onta della indubbia funzione di pubblico interesse cui è intesa la professione di avvocato, indica, ma non limita, i casi in cui la legge ne impone la prestazione (CNF n. 99/2010).

L’assunzione dell’impegno solenne (art. 8 L. n. 247/2012) presuppone che si sia già perfezionata l’iscrizione dell’avvocato nell’Albo e deve essere prestato entro sessanta giorni dall’iscrizione, potendosi in mancanza procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 17, comma 9, lett. b) della legge professionale. Si tratti di attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio (CNF parere n. 15/2021) sicché se nelle more il COA apprenda la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti per l’iscrizione all’albo, il COA stesso non può impedire il giuramento ma deve avviare la procedura di cancellazione dall’albo (CNF parere n. 26/2021).

Note.

  1. Professione di avvocato ↩︎
  2. Dignità dell’avvocato ↩︎
  3. Funzione sociale dell’avvocato ↩︎
  4. Lealtà dell’avvocato ↩︎
  5. Diligenza dell’avvocato ↩︎

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