1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Consiglio di Sezione di cui all’art. 2.
  2. L’insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
  3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l’esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.
  4. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte.

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