Reg. CNF n. 6/2014 (Formazione continua) ➡️ Titolo II – I soggetti (artt. 8 – 11) ➡️ Art. 8 | |
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- Il CNF promuove e coordina l’attività di formazione continua anche tramite la Fondazione “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, la “Fondazione dell’Avvocatura italiana – FAI”, la “Fondazione italiana per l’innovazione forense – FIIF” e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei Crediti Formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.
- Il CNF, in attuazione dell’art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l’applicazione del presente regolamento, al fine di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.