Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell’albo dei procuratori senza limitazione di numero, purché abbiano conseguito l’idoneità, nell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di procuratore: o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.
NOTE
Articolo di fatto non più applicabile