Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell’art. 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d’Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l’iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.

NOTE

Articolo di fatto non più applicabile

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