I magistrati dell’ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purché siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

NOTE

Articolo di fatto non più applicabile

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