L’acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell’autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall’albo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei Comuni dei territori annessi, hanno ottenuto l’iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori.
NOTE
Articolo abrogato implicitamente dalla normativa sopravvenuta.