Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel Regio esercito italiano o nella Regia marina italiana.

Quelli tra essi che all’atto dell’arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno ,diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell’art. 17.

NOTE

Articolo di fatto non più applicabile.

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