D.M. n. 17/2018 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ➡️ Art. 9
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1. Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l’aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all’articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all’albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione può operare anche attraverso l’articolazione in sottocommissioni.
Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. L’incarico di membro della commissione è incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché con l’eventuale attività di docente di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalità indicate nel presente articolo.

3. La commissione elabora, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da:
a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all’articolo 3;
b) curarne l’aggiornamento ogni 6 mesi.

4. Le linee guida di cui all’articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l’ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell’ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all’articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi.

5. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformità all’articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall’articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle proprie funzioni.

6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell’ordine o delle associazioni forensi, nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.

Normativa correlata.

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