1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.
2. Quando il consiglio dell’ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell’articolo 12, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l’ordine di presentazione.
Normativa correlata.
Giurisprudenza correlata.
Elezioni forensi: il candidato non può essere ammesso “con riserva” né essere escluso dopo lo scrutinio
In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale non ha il potere di ammettere «con riserva» uno o più candidati né quello di escluderli successivamente allo scrutinio (Cass. n. 1662/2025, Cass. n. 22624/2024).
Elezioni forensi: prima del voto, la Commissione elettorale può modificare in autotutela i propri provvedimenti
In tema di elezioni forensi, nella fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla Commissione elettorale perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto, conformemente al principio generale secondo cui l’amministrazione può e deve provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all’organo competente, ovvero il CNF, ex art. 36 della legge professionale forense, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale (Cass. n. 22624/2024).